Il quadro legislativo che disciplina la conformità degli impianti idraulici è piuttosto ampio. Tra i documenti che non devono mai mancare c’è la dichiarazione di conformità dell’impianto, un documento obbligatorio per tutti gli impianti che serve a certificare la conformità dello stesso alle leggi vigenti. Tra i riferimenti normativi che tutti gli operatori del settore, tra questi c’è idraulico Milano, devono seguire vi è il DM 37/08. Nello specifico, infatti, l’articolo 7 del decreto dedica ampio spazio al certificato di conformità degli impianti idrici sanitari e anche degli impianti in generale.

Dichiarazione di conformità: quando è obbligatoria

La dichiarazione di conformità o DiCo è obbligatoria per tutti i nuovi impianti o in caso di modifica parziale di un impianto preesistente. In quest’ultimo caso la dichiarazione avrà ad oggetto solo l’intervento specifico svolto sull’impianto, ma non va dimenticato che è sempre importante poter garantire la sicurezza dell’impianto nella sua totalità.

Questa dichiarazione di conformità prevista per gli impianti idrico sanitari non deve essere rinnovata, salvo che non si intervenga direttamente sull’impianto con ulteriori modifiche come l’ampliamento, la trasformazione o altri interventi di manutenzione straordinaria. In questo caso si rientra nelle cosiddette modifiche parziali e le variazioni, seppur minime, devono essere sempre validate.

Un altro caso in cui viene richiesta la certificazione è quando si procede con l’allaccio di nuove utenze, quando si richiede la Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) di un immobile o nel caso in cui l’immobile cambi destinazione d’uso.

 

Il documento deve essere appositamente elaborato e redatto seguendo il modello disponibile in allegato al DM 37/2008 e al suo interno devono essere indicati:

  1. dichiarazione dei lavori svolti sugli impianti
  2. relazione con apposita indicazione della tipologia dei materiali utilizzati
  3. progetto dell’impianto
  4. schema dell’impianto
  5. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore
  6. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti.

 

La dichiarazione di conformità non è invece obbligatoria quando le ristrutturazioni non coinvolgono gli impianti, in caso di locazione, compravendita o rogito. In ogni caso va ricordato che segnalare eventuali non conformità è sempre importante per la propria tutela.